Glossario

Qui di seguito troverete una breve definizione dei termini „demanio“ e „usi civici“. Vi invitiamo ad approfondire ulteriormente l’argomento alle seguenti voci (Wikipedia):

Demanio

Il demanio (dal latino dominium dominio, attraverso il francese antico demaine) è, in senso generico, l’insieme di tutti i beni che appartengono ad uno stato.

Il demanio nel diritto italiano

In Italia, secondo quanto previsto dal Codice Civile art.822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno allo stesso modo parte del demanio pubblico, ma solamente se appartengono allo stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello stato.

La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità. Essi non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti).

Sui beni demaniali si esercita l’uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente (come nel caso delle spiagge o dei musei) o indirettamente (nel caso dei porti o degli aeroporti).

Gli altri beni di proprietà dello stato e degli altri enti locali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio dell’ente che, a sua volta, si suddivide in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Uso civico

Per Uso Civico si intende il peso imposto su beni immobili a favore della collettività, che usufruisce dei beni e dei frutti che ne derivano.

Questa figura giuridica, nata in epoca alto mediovale, ha visto una sua organica regolazione ai primi del Novecento, quando nacque l’esigenza di consentire ad alcuni soggetti privati di usufruire in piena proprietà di beni che spesso (ma non sempre) erano demaniali e che erano per l’appunto gravati da tali oneri.

Discende da una tipologia di diritti tendenti a garantire la sopravvivenza o il benessere di una specifica popolazione, sfruttando in modo produttivo aree circoscritte, in tempi in cui il feudatario, su mandato dell’imperatore/re o papa possedeva non solo le terre, ma anche uomini, cose e animali.

La titolarità dei diritti di uso civico spetta alla popolazione.

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admin am Mai 19th 2010

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